Che cosa chiede la legge. Il secondo comma dell'art. 2086 del codice civile,
introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 375 CCII), impone
all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità
aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti
dall'ordinamento per superarla. All'imprenditore individuale è richiesto di adottare misure
idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di assumere senza indugio le iniziative
necessarie (art. 3, c. 1, CCII).
Chi ne risponde. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto dell'art.
2086 e spetta esclusivamente agli amministratori (artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475
c.c., come modificati dall'art. 377 CCII): istituire gli assetti è una responsabilità
dell'organo amministrativo. Dove c'è un consiglio di amministrazione, il consiglio ne valuta
l'adeguatezza e gli organi delegati curano che siano adeguati alla natura e alle dimensioni
dell'impresa (art. 2381 c.c.). Il collegio sindacale vigila sulla loro adeguatezza e sul loro
concreto funzionamento (art. 2403 c.c.).
A che cosa servono. Il Codice della crisi ne precisa lo scopo. Gli assetti
devono consentire di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari,
rapportati alle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta; di verificare la
sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi
successivi; di ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo e il test pratico
previsti per la composizione negoziata (art. 3, c. 3, CCII).
I segnali da presidiare. La norma indica quattro segnali che, anche prima che
la crisi emerga, aiutano a prevederla: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni
e pari a oltre la metà del monte retribuzioni mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno
novanta giorni e superiori a quelli non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari
finanziari scadute, o oltre il limite degli affidamenti, da più di sessanta giorni, se pari ad
almeno il cinque per cento del totale; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati oltre
le soglie che ne fanno scattare le segnalazioni (art. 3, c. 4, CCII).
Adeguati a che cosa. La legge non prescrive un modello unico: l'adeguatezza si
misura sulla natura e sulle dimensioni dell'impresa e, soprattutto, su ciò che gli assetti
devono essere in grado di produrre. È il Codice stesso a indicarlo, rinviando agli strumenti
della composizione negoziata (art. 3, c. 3, lett. c). La lista di controllo ministeriale
descrive un'organizzazione adeguata: risorse chiave per condurre l'attività, un monitoraggio
continuativo dell'andamento, indicatori gestionali coerenti con il modello di business, un
piano di tesoreria a sei mesi o almeno una stima di entrate e uscite a tredici settimane. Il
test pratico indica che cosa deve saper produrre l'assetto amministrativo e contabile: una
misura attendibile del debito da servire e dei flussi disponibili al suo servizio. E
un'impresa con assetti adeguati è in grado di mettere insieme in tempi brevi i documenti
richiesti per accedere alla composizione negoziata (art. 17, c. 3). Nei fatti, l'adeguatezza
viene giudicata a posteriori, come la capacità dell'impresa di accorgersi per tempo della crisi
e di reagire.
Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2026. Riferimenti al CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024; lista di controllo e test pratico nella versione del decreto dirigenziale 23 aprile 2026.